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Confederation of International Research and Administration Officials

Vaccinazione Covid funzionari UE :Lettera aperta alla Sig.ra G. Ingestad, Direttore Generale delle Risorse Umane e della Sicurezza (HR)

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Mar 1, 2021

Lettera aperta alla Sig.ra G. Ingestad



Direttore Generale delle Risorse Umane e della Sicurezza (HR)

Gentile Direttore Generale,
con riferimento alle note ARES (2020) 7691875 del 17.12.2020 e ARES (2020) 7239302 – 01/12/2020, il
nostro sindacato, CONF Cisl-FIR prende atto dell’ intervento che la DG HR ha voluto porre in atto nei
confronti delle autorità per la corretta copertura vaccinale dei suoi dipendenti. La recente istituzione di un
numero telefonico dedicato da parte della sola ATS Insubria (ente sanitario territoriale di riferimento per il
sito di Ispra) è uno dei passi concreti che possiamo toccare con mano. Questo intervento, infatti, permette
di evitare discriminazioni tra residenti nazionali e non, elemento che soprattutto dal punto di vista della
gestione sanitaria della pandemia è qualcosa da prevenire assolutamente.
In un ottica di miglioramento di questo processo, vorremmo contribuire con due suggerimenti che
dovrebbero essere considerati e garantiti:
a) Al momento, questo approccio riguardante il coinvolgimento dei dipendenti della Commissione UE
nella strategia vaccinale italiana non include i funzionari e agenti in servizio o in pensione residenti
nel territorio italiano diverso dalla limitata area di competenza di ATS Insubria. Ciò rappresenta un
elemento di discriminazione che deve essere risolto seguendo la stessa linea di azione individuata
per i dipendenti residenti nel territorio di competenza di ATS Insubria, nell’ ottica di includere tutti i
funzionari e agenti o pensionati della Commissione Europea presenti in Italia.
b) Per quanto riguarda l’instaurazione dei contatti necessari per avviare l’operazione di vaccinazione
dei funzionari e agenti e pensionati residenti nel territorio italiano, sembrerebbe che questa
Amministrazione stia valutando la possibilità di fornire l’elenco nominativo dei funzionari operanti
in Italia, senza il loro preventivo consenso. Riteniamo importante sottolineare che queste
informazioni non possono essere rese disponibili a terzi senza il previo ed esplicito consenso degli
stessi.
Si esorta quindi l’Amministrazione a procedere con estrema cautela in questa materia, e ad
adottare tutte le misure per contattare ed acquisire i necessari consensi dai diretti interessati al fine
di prevenire situazioni che potrebbero rischiare di ledere i diritti dei funzionari e agenti.
Cordiali saluti

per CONF Cisl-FIR Ispra – Comitato esecutivo
Marco GEMELLI Massimiliano VOINICH Roberto TEDESCHI
per CONF Cisl FIR Ispra – Comitato pensionati
Gianluca FIORE

Motivazioni tecniche a supporto della nostra richiesta             

  1. Ai sensi dell’articolo 14 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea[1], dell’articolo 72 dello statuto dei funzionari e dell’articolo 28 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea[2], il personale della Commissione, i pensionati e alcuni dei loro familiari sono affiliati a un regime previdenziale autonomo, il regime comune di assicurazione malattia comune alle istituzioni dell’Unione europea (“RCAM”).  
  2.    Poiché il RCAM non ha competenze di un’autorità sanitaria nazionale, gli Stati membri restano competenti per la distribuzione e l’impiego dei vaccini COVID-19, anche per quanto riguarda il personale della Commissione, i pensionati e i loro familiari coperti dal RCAM, che possono essere vaccinati dalle autorità sanitarie nazionali dello Stato membro in cui risiedono o a cui sono assegnati.
  3. Ai sensi dell’articolo 1 sexies, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea, devono essere garantite condizioni di lavoro conformi a norme sanitarie e di sicurezza adeguate. Inoltre, mentre gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire la protezione della salute pubblica, ai sensi dell’articolo 168 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Commissione, conformemente al dovere di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, deve assistere gli Stati membri nell’adempimento di questa missione.
  4.  Per garantire che il personale della Commissione, i pensionati e i loro familiari coperti dal RCAM che desiderano essere vaccinati contro il COVID-19 possano essere vaccinati conformemente alle strategie di vaccinazione degli Stati membri, la Commissione deve poter trasmettere alle rispettive autorità sanitarie nazionali i dati personali necessari senza che quest’ ultimi possano avere  ripercussioni di nessun tipo.
  5.  Tenuto conto dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, nonché alla libera circolazione di tali dati[3] , il trattamento dei dati personali è lecito se è necessario per l’esecuzione di una funzione di interesse pubblico., e ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, la base di tale trattamento dovrebbe essere stabilita dal diritto dell’Unione. 
  6. La trasmissione dei dati personali del personale della Commissione, dei pensionati e dei loro familiari alle autorità sanitarie nazionali degli Stati membri dovrebbe soddisfare i criteri di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/1725. La conformità di ogni trasmissione con l’articolo 9, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento dovrebbe essere verificata dal responsabile del trattamento prima che abbia luogo tale trasmissione.
  7.  I dati personali da trasmettere ai fini della vaccinazione contro il COVID-19 possono includere dati personali relativi alla salute, come i dati relativi all’appartenenza di una persona a un gruppo prioritario. I dati sanitari sono considerati una categoria speciale di dati personali, il cui trattamento è, vietato dall’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725. La trasmissione di tali dati alle autorità nazionali ai fini della vaccinazione contro il COVID-19 se fatta, rientra  nelle eccezioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettere h) e i), del regolamento (UE) 2018/1725. Tali trasmissioni dovrebbero essere soggette ad adeguate misure tecniche e organizzative applicate dall’autorità sanitaria nazionale destinataria in conformità al regolamento (UE) 2016/679[4] , per garantire un livello sufficiente di sicurezza e integrità dei dati personali.
  8.  Alla luce del considerando 21 del regolamento (UE) 2018/1725, qualora la trasmissione di dati personali da parte della Commissione alle rispettive autorità sanitarie nazionali richieda una trasmissione preliminare di dati personali tra le istituzioni e gli organismi dell’UE, questi ultimi dovrebbero verificare la necessità di tale trasmissione, l’esistenza di un motivo pertinente per trattare legittimamente i dati personali e la competenza del destinatario.

Per tutte queste considerazioni riteniamo quindi che , la trasmissione di dati personali dei funzionari   dovrebbe essere possibile, previo loro accordo esplicito, anche per gli esperti nazionali distaccati, i tirocinanti  e i fornitori di servizi intra-muros, anche se non sono coperti dal sistema JSIS.


[1]              GU C 326 del 26.10.2012, pag. 266.

[2]              Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto e il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU 45 del 14.6.1962, pag. 1385).

[3]              Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, nonché la libera circolazione di tali dati e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39-98.

[4]              Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE); GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1-88.

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