Pensioni UE: quali sono i tuoi diritti?
Prima del 2004, tra il 2004 e il 2013 o dopo il 2014: la data di entrata in servizio può cambiare in modo significativo età pensionabile e maturazione della pensione.
Le riforme dello Staff Regulations del 2004 e del 2014 hanno modificato profondamente il sistema pensionistico del personale delle istituzioni europee.
Per questo motivo due colleghi dello stesso grado e con una carriera apparentemente simile possono avere condizioni pensionistiche differenti semplicemente perché sono entrati in servizio in periodi diversi.
Quando sei entrato in servizio nelle istituzioni europee?
1. Tre grandi regimi pensionistici
Per comprendere il sistema possiamo distinguere tre grandi gruppi.
| Entrata in servizio | Maturazione pensionistica annua | Regime |
|---|---|---|
| Prima del 1° maggio 2004 | 2% per anno pensionabile | Regime precedente alla riforma 2004 + disposizioni transitorie |
| 1° maggio 2004 – 31 dicembre 2013 | 1,9% per anno pensionabile | Regime introdotto dalla riforma 2004 + disposizioni transitorie 2014 |
| Dal 1° gennaio 2014 | 1,8% per anno pensionabile | Regime introdotto dalla riforma 2014 |
2. Il tetto massimo resta il 70%
L’articolo 77 dello Staff Regulations stabilisce che la pensione di anzianità non può normalmente superare il 70% dell’ultimo trattamento di base relativo all’ultimo grado nel quale il funzionario è stato classificato per almeno un anno.
Ciò che cambia tra le diverse generazioni è soprattutto la velocità con cui si raggiunge quel 70%.
Con un’accumulazione del 2% servono teoricamente 35 anni pensionabili per raggiungere il 70%.
Con 1,9% servono circa 36,84 anni.
Con 1,8% servono circa 38,89 anni.
Il calcolo individuale può però essere influenzato da trasferimenti di diritti pensionistici, periodi riconosciuti, part-time e altre situazioni personali.
3. Chi è entrato prima del 1° maggio 2004
Questa categoria conserva importanti disposizioni transitorie derivanti dal sistema precedente.
L’articolo 21 dell’Allegato XIII mantiene per questi funzionari un tasso di maturazione pensionistica del 2% per ogni anno pensionabile.
Anche l’età pensionabile beneficia delle disposizioni transitorie.
Ma attenzione: non esiste un’unica età valida per tutti i funzionari entrati prima del 2004.
L’età applicabile dipende dalle disposizioni dell’Allegato XIII e dalla situazione individuale maturata alle date delle riforme.
4. Chi è entrato tra il 1° maggio 2004 e il 31 dicembre 2013
Questa generazione si trova tra le due grandi riforme.
L’articolo 21 dell’Allegato XIII riconosce un tasso pensionistico di 1,9% per anno pensionabile.
Anche per l’età pensionabile sono previste misure transitorie.
La riforma del 2014 non ha infatti portato automaticamente tutti i colleghi già in servizio alla nuova età pensionabile prevista per i nuovi assunti.
per chi era già in servizio prima del 1° gennaio 2014, l’età pensionabile deve essere determinata applicando le specifiche disposizioni transitorie dell’Allegato XIII.
5. Chi è entrato dal 1° gennaio 2014
Per i funzionari entrati in servizio dal 2014 si applica il nuovo regime introdotto dalla riforma.
Il tasso di maturazione previsto dall’articolo 77 è 1,8% per ogni anno pensionabile.
L’età pensionabile statutaria di riferimento è 66 anni.
Lo Staff Regulations contempla inoltre, alle condizioni previste, la possibilità di continuare il servizio oltre tale età.
6. Pensionamento e diritto alla pensione non sono la stessa cosa
È importante distinguere due disposizioni.
L’articolo 52 disciplina il collocamento a riposo del funzionario.
L’articolo 77 disciplina invece il diritto alla pensione e il relativo calcolo.
In linea generale, un funzionario che abbia completato almeno dieci anni di servizio acquisisce il diritto alla pensione secondo le condizioni dello Staff Regulations.
Lo stesso articolo 77 contempla inoltre alcune situazioni nelle quali il diritto può sorgere senza il normale requisito dei dieci anni.
7. Pensionamento anticipato: attenzione alle riduzioni
Lo Staff Regulations consente, in determinate condizioni, di percepire la pensione prima dell’età pensionabile ordinaria.
L’anticipo può però comportare una riduzione permanente della pensione.
Le disposizioni transitorie possono inoltre modificare la situazione di alcuni colleghi entrati in servizio prima delle riforme.
Per questo CONF FIR raccomanda di non prendere una decisione di pensionamento anticipato basandosi soltanto sull’età anagrafica: è necessario effettuare una simulazione individuale.
8. Continuare a lavorare oltre l’età pensionabile
Lo Statuto prevede anche la possibilità, alle condizioni stabilite, di proseguire il servizio oltre l’età pensionabile.
Esistono inoltre disposizioni che possono produrre un incremento dei diritti pensionistici per determinati funzionari che continuano a lavorare oltre la propria età pensionabile, sempre nel rispetto del limite pensionistico applicabile.
9. E Temporary Agents e Contract Agents?
Il sistema pensionistico europeo non riguarda esclusivamente i funzionari permanenti.
Il CEOS contiene disposizioni che rendono applicabili, alle condizioni previste, parti del regime pensionistico anche agli Other Servants.
È però necessario verificare separatamente la posizione di Temporary Agents e Contract Agents, perché durata del contratto, periodi contributivi, trasferimenti pensionistici e storia professionale possono incidere significativamente sul risultato individuale.
10. Perché questi diritti sono importanti nella Large-Scale Review?
La questione pensionistica assume particolare importanza nel contesto di una possibile riorganizzazione della Commissione.
Non tutti i colleghi vicini alla fine della carriera si trovano infatti nella stessa situazione.
Prima di valutare qualsiasi misura riguardante personale senior, mobilità, riorganizzazioni o eventuali riduzioni di posti, bisogna conoscere:
- data di entrata in servizio;
- età rilevante ai fini delle disposizioni transitorie;
- anni pensionabili riconosciuti;
- tasso di maturazione applicabile: 2%, 1,9% o 1,8%;
- età pensionabile individuale;
- eventuali diritti pensionistici trasferiti;
- effetti economici di un pensionamento anticipato;
- eventuali benefici derivanti dalla prosecuzione del servizio.
La posizione di CONF FIR
Non esiste una sola “pensione europea” uguale per tutti.
Le riforme del 2004 e del 2014 hanno creato differenti regimi e importanti disposizioni transitorie.
CONF FIR considera fondamentale che ogni collega conosca i diritti derivanti dalla propria data di entrata in servizio e che tali diritti siano pienamente rispettati in qualsiasi futura riorganizzazione.
In particolare, le disposizioni transitorie previste dallo Staff Regulations devono essere considerate prima di trattare allo stesso modo personale entrato in servizio in periodi profondamente differenti.
Prima di parlare di pensionamento bisogna quindi guardare alla storia professionale individuale di ogni collega.
CONF FIR
Informare. Rappresentare. Tutelare.
